PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
      2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

          a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e a uomini;

          b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

      3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 2.

      1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti macro-aree tematiche:

          a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;

          b) conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;

          c) partecipazione sociale e politica;

 

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          d) presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali;

          e) salute e stili di vita;

          f) fecondità e natalità;

          g) criminalità;

          h) violenze;

          i) reddito e povertà;

          l) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.

      2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 1 della presente legge e del comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità il Comitato consultivo per le statistiche di genere, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

          a) formula proposte per l'armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni internazionali;

          b) favorisce l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e di indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;

          c) favorisce e promuove la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e le pubblicazioni di interesse per l'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del SISTAN;

          d) effettua ricognizioni della normativa vigente finalizzate alla rilevazione di

 

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eventuali ostacoli alla produzione delle statistiche di genere proponendone le necessarie modifiche;

          e) formula suggerimenti e proposte finalizzate all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere.

      3. Il Comitato individua gli indicatori all'interno delle macro-aree tematiche previste all'articolo 2, comma 1.
      4. Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, che lo presiede; da due rappresentanti designati dal CNEL, indicati dalle parti sociali; da due rappresentanti dell'ISTAT e da due esperti individuati sulla base delle specifiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere.
      5. Il Comitato predispone annualmente per il Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo, ai fini della sua successiva presentazione al Parlamento.
      6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità definisce, con proprio decreto, la composizione, la durata e le modalità organizzative di funzionamento del Comitato.

Art. 4.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, integra la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche produttive nel quadro del documento di programmazione economico-finanziaria, con appendici statistiche illustrative dell'analisi

 

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di impatto dei provvedimenti di agevolazione sui soggetti beneficiari con dati disaggregati per uomini e donne e per età».

Art. 5.

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della medesima legge e di sostenere la realizzazione delle indagini previste dall'articolo 2, l'assegnazione di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è integrata, a partire dall'esercizio 2007-2009, di euro 4,8 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dell'ISTAT. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e il relativo finanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.